VIA (Valutazione Impatto Ambientale)
DESCRIZIONE
I progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Attraverso la VIA devono essere identificati, descritti e valutati gli effetti diretti ed indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto sull'ambiente.
La Legge Regionale 9/99 prevede tuttavia un grado di approfondimento e di studio diverso a seconda della tipologia e delle caratteristiche del progetto presentato, sia nel caso di opere pubbliche che nel caso di attività produttive; in questo senso si distinguono due "canali" fondamentali attraverso cui si giunge alla valutazione di impatto ambientale:
1. SCREENING
Si tratta di una sorta di valutazione preliminare che prevede la richiesta di una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto, e che permette dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di verificare se l'impatto ambientale può essere ritenuto significativo o meno:
- se l'impatto viene ritenuto NON SIGNIFICATIVO la procedura si conclude POSITIVAMENTE, prevedendo o meno prescrizioni al progetto presentato nella delibera dell'autorità competente
- se l'impatto viene ritenuto SIGNIFICATIVO la procedura si conclude NEGATIVAMENTE, il progetto presentato deve essere approfondito attraverso la procedura di VIA vera e propria
2. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Si tratta di una valutazione che richiede uno Studio di Impatto Ambientale approfondito, per la redazione del quale il proponente può richiedere facoltativamente all'autorità competente uno "SCOPING" nel corso del quale vengono definiti i contenuti dello Studio.
L'analisi dell'impatto ambientale descritto dallo Studio redatto, viene effettuata da una Conferenza dei Servizi convocata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla quale partecipano le Amministrazioni e gli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni:
- se l'impatto viene ritenuto NON SIGNIFICATIVO la procedura si conclude POSITIVAMENTE, prevedendo o meno prescrizioni al progetto presentato, con delibera dell'autorità competente
- se l'impatto viene ritenuto SIGNIFICATIVO la procedura si conclude NEGATIVAMENTE, viene dunque preclusa la realizzazione dell'intervento o dell'opera
L'autorizzazione deve essere richiesta dai proponenti di opere pubbliche o di interesse pubblico e da privati che intendono realizzare opere od impianti riportati negli allegati A1, A2, A3 (VIA) e B1, B2, B3 (SCREENING) della L.R. 9/99. Sono inoltre assoggettati alla procedura di screening per le parti non ancora autorizzate, i progetti di trasformazione od ampliamento dai quali derivino impianti, opere od interventi previste negli allegati A1, A2, A3, B1, B2, B3. |